SIC – Sistemi di Informazione Creditizia

Per poter procedere a una valutazione quanto più corretta possibile in merito all’eventuale erogazione di finanziamenti, le banche e gli intermediari finanziari necessitano sempre più di informazioni aggiornate sui comportamenti finanziari dei clienti interessati dal credito.

A tal proposito interviene lo strumento messo a regime con i Sistemi di Informazione Creditizia.

I SIC sono banche dati gestite da una persona giuridica, da un ente, da un’associazione o da un altro organismo, contenenti informazioni creditizie che evidenziano i rapporti di credito in essere di un cliente, le richieste di credito avanzate, eventuali inadempimenti (informazioni creditizie di tipo negativo).
Le informazioni sono gestite in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un’associazione o altro organismo; tali informazioni sono consultabili solo dai soggetti che vi aderiscono su base volontaria e che le comunicano.

L’attività dei SIC privati è disciplinata dal “Codice di deontologia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del “Codice sulla privacy” (D. lgs. n.196/2003). Il Codice di deontologia è stato sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali.

I SIC attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea.
I sistemi informativi possono contenere:

  • Informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;
  • Informazioni creditizie, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi.

La consultazione di questo patrimonio informativo consente alle singole banche e società finanziarie di valutare l’affidabilità del cliente prima di stipulare un nuovo contratto di finanziamento.

Anatocismo bancario: le nuove regole

Dal 1° ottobre u.s. sono entrate in vigore le nuove norme previste dal Testo unico bancario, che prevedono anche la nuova regolamentazione dell’anatocismo; a tal fine in questi giorni le banche stanno conseguentemente inviando ai propri clienti lettere contenenti apposite comunicazioni esplicative dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Cosa cambia sostanzialmente con l’adozione del presente disposto normativo?

Di seguito sono illustrate le novità salienti, raffrontate con la disciplina precedente l’entrata in vigore del Testo unico bancario.

Prima della Riforma Dopo la riforma
 

 

 

 

 

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

 

 

 

 

 

 

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale

 

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

 

 

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

 

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

 

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purchè prima che l’addebito abbia avuto luogo.

 

 

Il ritorno del “rischio anatocismo”

Con il Testo Unico Bancario (primo paragrafo della lettera b) dell’art. 120) sono state introdotte due sostanziali novità:

  • Si specifica l’uguaglianza di trattamento per gli interessi debitori anche nel caso in cui i finanziamenti siano concessi dalla banca su carte di credito (revolving);
  • E’ stato introdotto l’inciso, “salvo interessi di mora” che introduce un’eccezione al divieto di anatocismo per gli interessi di mora, ripristinando così la possibilità per le banche di calcolare interessi sugli interessi. Si ricorda che l’anatocismo può essere definito come una pratica in base alla quale gli interessi maturati in un certo periodo concorrono all’aumento del debito complessivo, producendo per il periodo successivo ulteriori e maggiori interessi.

Il rischio anatocismo: esigibilità interessi debitori dal 15 aprile 2016

La modifica più sostanziale è quella introdotta nei punti 1) e 2) della lettera b) dell’art. 120 del TUB (L. 385/93). Infatti alla fine del primo periodo della lettera b) dell’art. 120 TUB e nel punto 1)  è stato previsto che nei casi di:

  • Aperture di credito regolate in conto corrente
  • Aperture di credito regolate in conto di pagamento,
  • Sconfinamenti (anche in assenza di affidamento o oltre il limite del fido)
  • Gli interessi debitori siano conteggiati al 31 dicembre e diventino esigibili il 1º marzo dell’anno successivo. Queste date sono valide tranne nell’ipotesi in cui ci sia la chiusura definitiva del rapporto tra la banca e il cliente nel qual caso gli interessi debitori sono immediatamente esigibili dal cliente.

 

Il pagamento degli interessi debitori e l’anatocismo

Il punto 2) del comma b) dell’art. 120 TUB (L. 385/93) così come modificato dalla L. 49/2016 determina le modalità di pagamento degli interessi debitori da parte del cliente della banca. In particolare prevede che il cliente possa scegliere tra autorizzare direttamente l’addebito degli interessi nel momento in cui diventano esigibili, oppure non autorizzare l’addebito.

 

Nel primo caso quindi il debitore può autorizzare, anche in maniera preventiva, l’addebito in conto degli interessi nel momento in cui divengono esigibili cioè al 1° marzo di ogni anno (o al momento della chiusura del conto). In tale data pertanto il cliente subirà un prelievo pari all’importo degli interessi a debito, ma come specificato dalla norma la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi se con l’addebito il saldo del conto diventa passivo, l’addebito produce anatocismo. L’autorizzazione è revocabile dal correntista in ogni momento, entro il termine però dell’avvenuto addebito degli interessi passivi.

 

Nel secondo caso, il correntista può non autorizzare preventivamente l’addebito degli interessi passivi al 1° marzo dell’anno successivo. In questa ipotesi ci sono due possibilità per il debitore:

  • Non autorizzare l’addebito ed effettuare un versamento di importo maggiore o uguale a quello degli interessi. In questo modo evita il rischio anatocismo grazie all’estinzione del debito.
  • Non pagare il debito e lasciarlo scadere. In tale situazione il debito scaduto e non pagato in base al comma 2 dell’art. 1219 del codice civile va automaticamente in mora con conseguente anatocismo. Infatti, data l’introduzione del permesso dell’anatocismo sugli interessi di mora previsto nel primo periodo della lettera b) dell’art. 120 TUB oggetto di analisi, la banca può calcolare sugli interessi di mora ulteriori interessi.

Prime anticipazioni “Manovra 2017”

Disponibili le prime anticipazioni della manovra per il 2017, che comprende un decreto legge collegato con misure di carattere prevalentemente fiscali.

Tra le principali novità è prevista la soppressione di Equitalia con rottamazione dei ruoli, nuova voluntary, cancellazione degli studi di settore ed abbassamento delle imposte al 24%; inoltre è scongiurato l’aumento dell’IVA, mentre viene confermato il taglio dell’IRES al 24%, già approvato nella precedente manovra, che si accompagna all’introduzione, per talune categorie di persone fisiche, dell’IRI al 24% in sostituzione dell’IRPEF.

In relazione all’abolizione di Equitalia invece, è previsto il trasferimento delle competenze all’Agenzia delle Entrate.
Interessante anche il progressivo abbandono degli studi di settore a favore di indicatori di compliance e con un sistema premiale a favore dei contribuenti virtuosi.
Tra le proroghe sembra confermata la misura del super-ammortamento al 140% sull’acquisto di beni strumentali. A questa misura si accompagnerebbe un’ulteriore maggiorazione (iper-ammortamento) fino al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.
E’ ancora allo studio il potenziamento dei bonus sui salari di produttività, che sarebbe esteso anche a redditi dei quadri aziendali e ad importi maggiori. Sono, inoltre, previsti potenziamenti per il bonus ristrutturazioni con l’intento specifico di agevolare le misure di prevenzione antisismiche anche dei condomini.

Potenziate anche le misure sul credito d’imposta per la ricerca e sviluppo.

 

Bonus Cultura – Modalità di accesso per i neodiciottenni

Il “bonus cultura” del Governo ed è rivolto ai neo diciottenni italiani ed è un assegno culturale.

Nello specifico, si tratta di una dotazione in denaro da € 500,00, inserita nell’ultima legge di Stabilità, che riguarda tutti i giovani italiani che hanno compiuto 18 anni nel 2016.

Il bonus può essere speso per l’acquisto di libri scolastici e non, per l’ingresso a cinema, musei, teatri, mostre, visite archeologiche, eventi o concerti.

Per accedere al bonus è necessario collegarsi al sito web www.18app.italia.it (oppure www.diciottapp.it) e registrare il proprio profilo attraverso uno dei 5 identity provider accreditati, quali Tim, Poste Italiane, Aruba, Infocert e Sielte.

Una volta ottenuta l’identità digitale, mediante il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, lo Stato eroga automaticamente il bonus da € 500,00.

I dati che servono per la registrazione sono:

– Nome e cognome;
– Carta d’identità e codice fiscale;
– Mail e numero di cellulare;
– Sesso, luogo e data di nascita.

La piattaforma “18app” funziona come una sorta di “mercato digitale”. I giovani possono consultare titoli, eventi, mostre e quanto proposto dal circuito ed effettuare direttamente gli acquisti tramite l’applicazione.

Ad ogni acquisto si aggiorna automaticamente il saldo disponibile fino all’esaurimento del “bonus cultura”.

Si possono ritirare gli acquisti fatti nell’app anche nei negozi tradizionali tramite un un “qr code” o un “bar code” emesso dall’applicazione.

Non è possibile fare acquisti liberi, ma vincolati alle offerte presenti; nel marketplace, sotto la supervisione ministeriale, è stato redatto un elenco di negozi, esercenti, musei, teatri, cinema e servizi culturali convenzionati.
Per ogni acquisto viene creato un voucher con l’importo dell’operazione.

I neo maggiorenni avranno tempo di sfruttare il bonus dal compimento del 18° compleanno fino al 31.12.2017.

Termoregolazione. Le novità e gli obblighi dal 31/12/2016

In osservanza del disposto della Commissione Industria del Senato e dell’Unione Europea, il Consiglio dei ministri del 14 luglio scorso ha approvato le modifiche al D.lgs. 102/2014 in tema di risparmio energetico.

Entro il 31.12.2016 è prevista l’installazione obbligatoria di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore, di raffreddamento o di acqua calda.

La normativa è rivolta a chi abita in un condominio o in un edificio polifunzionale rifornito da una fonte di riscaldamento centralizzata. La ratio del provvedimento è l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per cercare di non disperdere i consumi. Quest’obbligo è valido solo per gli edifici, nello specifico i condomini, che utilizzano sistemi di riscaldamento centralizzato e di teleriscaldamento. In sostanza, sarà necessario installare dispositivi, come per esempio le valvole termostatiche, per tenere monitorati i flussi di calore.

Il mancato adeguamento alla prescrizione comporta sanzioni pecuniarie che variano da euro 500 ad euro 2500, in base delle disposizioni adottate dalle singole Regioni.
Grazie all’adozione della termoregolazione, un impianto di riscaldamento erogherà esclusivamente il calore che serve, quando serve e dove serve; il suo obiettivo pertanto è anche quello di ridurre gli sprechi e di conseguenza il peso della bolletta energetica. Le valvole termostatiche, installate su ogni termosifone, avvertono le condizioni climatiche di una stanza ed emanano il calore necessario. Così facendo si possono sfruttare anche i “surplus” di calore dalla stanze vicine. Contabilizzare, invece, significa conteggiare i consumi. È una misura che non permette migliorie all’impianto, ma porta solo le persone ad abbassare il livello delle valvole al necessario, facendo ridurre i consumi in più.

Il decreto legislativo non impone a tutti di installare le valvole termostatiche. Infatti, il primo passo è quello di fare dei controlli a monte, e verificare se è davvero necessario collegare sistemi di termoregolazione del calore.

Questi non sono, perciò, obbligatori in senso assoluto, ma solo a condizione che permettano efficienza e risparmio energetico.

Banca & Impresa – Spunti di riflessione

E’ opinione comune che fin troppo spesso alcune banche possano approfittarsi della circostanza che l’imprenditore, o la figura da lui legittimata a gestire i rapporti con le banche sia poco preparato e che, in virtù del carico di lavoro ordinario, non abbia neanche il tempo per gestire i dovuti controlli.

Questo è vero fino ad un certo punto.

Ogni imprenditore infatti dovrebbe ripensare al proprio modus operandi e porre in essere una serie di strumenti e strategie che gli permettano di non essere più destinatario passivo delle decisioni della propria banca, ma soggetto consapevole e perfettamente orientato nei rapporti con la stessa.

Propedeutico a questo cambio di impostazione è iniziare a considerare la banca non come soggetto estraneo ma come fornitore strategico per la propria attività, dedicandole conseguentemente il tempo e l’attenzione che merita.

I primi elementi da valutare per una corretta gestione del rapporto bancario sono innanzitutto la commissione sugli affidamenti, la commissione sugli sconfinamenti (la commissione di istruttoria veloce), sui costi del conto corrente, sulle commissioni per i vari servizi che la banca offre, sui tassi di interesse praticati sui vari affidamenti, insomma, sui costi bancari a 360°.

Come secondo step è fondamentale darsi delle priorità, iniziando dai due o tre aspetti valutati come più importanti che possano portare fin da subito i maggiori benefici sul conto economico dell’azienda per poi fare, successivamente, un programma su tutto quanto ancora potrebbe essere migliorabile, in modo da ottenere e mantenere, in un periodo di tempo ragionevole, le migliori condizioni possibili su tutti i costi bancari.

 

Cure Balneo Termali INPS

Le Cure Balneo Termali (C.B.T.) vengono concesse dall’Inps (dopo l’accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità (R.d.l. n. 1827 del 04/10/1935 artt. 45-81 e 83). La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell’Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale, eccetto quanto previsto all’art. 16, co. 5, L. 412/1991.

L’Istituto può concedere le cure per un solo ciclo annuale ovvero 12 giorni, pari a due settimane di cura, dal lunedì della prima settimana al sabato della seconda, in base al calendario triennale 2016–2018 stabilito dall’Inps, per un massimo di cinque cicli di cure nell’arco dell’intera vita assicurativa.

Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mentre quello del soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell’Inps.
Sono a carico dell’interessato i costi del ticket, nella misura prevista dalla legge, le spese di viaggio di andata e ritorno.

Beneficiari

Lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dell’INPS;
Dipendenti Inps iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dell’INPS;
Lavoratori autonomi che versano il contributo IVS all’INPS;
Lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 che perfezionano il requisito con i soli contributi nella su menzionata gestione;
Titolari di assegno NON definitivo di invalidità;
Lavoratori socialmente utili (LSU).

La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, nell’anno di effettuazione delle cure, all’ufficio Inps di residenza del lavoratore (msg. n. 1508/2016) esclusivamente in modalità telematica, sulla base delle indicazioni già fornite con circ. n. 37/2011, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

CONTACT CENTER INTEGRATO – n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

PATRONATI/INTERMEDIARI dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Fac – simile formulario per il datore di lavoro: DOWNLOAD 

 

Sisma bonus

La legge italiana prevede una detrazione riservata a tutte le migliorie fatte su particolari immobili, al fine di potenziare la tenuta antisismica dell’edificio stesso.

Tali interventi rientrano fra le opere di ristrutturazione e, pertanto, possono godere della detrazione del 50%.

A differenza delle ristrutturazioni ordinarie inoltre, stante l’importanza degli interventi da effettuare, tali migliorie possono essere oggetto di un’ulteriore detrazione riservata agli interventi di miglioramento dell’assetto antisismico.

In alcuni casi quindi, questo genere di lavori può usufruire di una detrazione maggiore rispetto alla normale detrazione riguardante il recupero del patrimonio edilizio e rientrare nel cosiddetto “sisma bonus”.

La detrazione per miglioramenti antisismici consiste in una riduzione delle imposte a favore del soggetto che ha sostenuto la spesa pari al 65% dell’ammontare della spesa stessa.

Questa percentuale deve poi essere suddivisa in 10 quote annuali che saranno inserite nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui ha effettuato l’intervento edile e nei 9 anni successivi.

È previsto anche un limite massimo di costo agevolabile, fissato a € 96.000,00; pertanto se l’intervento di miglioramento antisismico supera € 96.000,00, la parte che eccede tale soglia non godrà di alcuna detrazione.

 

Sostegno Inclusione Attiva – Carta SIA

Il SIA o Sostegno per l’Inclusione Attiva è una misura entrata in vigore dal 2 settembre scorso, attraverso l’erogazione della nuova Carta Acquisti (SIA-Sostegno inclusione attiva), che si configura come uno strumento di contrasto alla povertà, attraverso la previsione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate.
Per accedere ai benefici, i potenziali destinatari devono aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dal Comune di residenza, consistente nella presa in carico finalizzata al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Per poter presentare la domanda, il richiedente deve essere essere cittadino italiano o comunitario con diritto di soggiorno o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere residente in Italia da almeno due anni; non possedere autoveicoli o motoveicoli; inoltre, all’interno del nucleo familiare deve essere presente almeno un componente minorenne o un figlio disabile, ovvero una donna in stato di gravidanza accertata. Infine, deve essere accertato un reddito ISEE non superiore a 3000 euro, non si deve essere beneficiari di altri strumenti di sostegno come la NASPI o l’ASDI e, comunque, il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, non deve superare i 600 euro mensili.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il Comune, effettua le dovute verifiche sul possesso dei requisiti e trasmette, entro 10 giorni, la documentazione all’INPS che assegnerà un punteggio in centesimi alla famiglia, sulla base degli effettivi bisogni del nucleo familiare. Se la verifica è positiva, l’INPS trasmette ai Comuni l’elenco dei beneficiari e invia a Poste Italiane (gestore della carta SIA) le disposizioni di accredito.
Il contributo viene accreditato con cadenza bimestrale sulla carta elettronica SIA con la quale è possibile effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie e pagare bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali.

Canone RAI e conservazione fatture di fornitura elettrica

Con l’introduzione della procedura di pagamento del canone RAI attraverso l’inclusione dello stesso nella bolletta dei servizi di fornitura elettrica, la fattura dell’utenza, da quest’anno, contiene anche l’addebito del tributo corrispondente.

L’art. 2946 del Codice Civile espressamente dispone che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.

La conservazione della bolletta recante il canone pertanto, a differenza di quanto previsto per le utenze domestiche ordinarie (luce, acqua, gas, telefono, ecc.), deve effettuarsi per un periodo temporale di conservazione prolungato da 5 a 10 anni; per lo stesso numero di anni inoltre, occorre conservare non solo la fattura ma anche la relativa quietanza di pagamento (salvo i casi ove è prevista la domiciliazione sul c/c).

Il canone è addebitato in 10 rate di pari importo, attraverso la fattura dell’utenza elettrica recapitata all’utente ogni due mesi.

Si rende pertanto consigliabile al contribuente la creazione di un archivio per la conservazione delle bollette su cui il canone stesso è addebitato, per un periodo non inferiore ad anni 10.