D.L. 25/2017 e responsabilità solidale appalti

Tra le modifiche normative realizzate dal D.L. 25/2017 a favore dei lavoratori, particolare importanza in ambito degli appalti pubblici viene assunta dalla rilettura dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003.

Con la predetta modifica, è stato soppresso:

  • il beneficio del committente di chiedere la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore;
  • la facoltà per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Tali modifiche hanno effetti significativi per il committente, che, affidando l’esecuzione in appalto di taluni lavori, è obbligato in solido con l’appaltatore/subappaltatore al saldo dei debiti retributivi e previdenziali.

La modifica normativa, come detto, è stata voluta a tutela dei lavoratori che prima avrebbero dovuto agire nei confronti del proprio datore per veder soddisfatte le proprie pretese e, solo in caso di esito negativo, nei confronti del committente, qualora questi avesse deciso di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore.

Con l’entrata in vigore del D.L. 25/2017, invece, il lavoratore può chiedere direttamente al committente il saldo delle proprie spettanze e sarà poi il committente a doversi attivare per ottenere dall’appaltatore/subappaltatore quanto pagato al lavoratore, con le ovvie difficoltà connesse al recupero di un credito presso un soggetto già insolvente.

La seconda modifica evidenziata ha forse un minore impatto, perché la contrattazione collettiva non si era spesa in maniera significativa per l’esercizio della facoltà concessa dalla norma nella versione ante D.L. 25/2017 e ora soppressa. Essendo stata eliminata tale facoltà, comunque, le regole in materia di responsabilità solidale restano solo quelle del nuovo testo dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003.

 

Adesione alla rottamazione

L’adesione alla rottamazione delle cartelle, prevista ai sensi del DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 non consente il rilascio della regolarità contributiva, se non dopo il versamento delle somme dovute in unica soluzione o con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.
Con il messaggio n. 824 del 24.02.2017, l’INPS ha posto in essere alcune precisazioni in merito alla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, approfondendo in particolare i seguenti aspetti:

  • Somme effettivamente dovute a seguito dell’accesso al beneficio;
  • Gli effetti dell’istanza di accesso alla definizione agevolata sul rilascio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC).

Si ricorda, a tal proposito che la definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

Viene precisato che la presentazione della dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una manifestazione di intenti con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e come tale non può essere considerata quale atto idoneo a consentire agli Istituti l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui, a seguito della comunicazione dell’importo da pagare, il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata.

Con il corretto adempimento si avrà l’effetto estintivo del debito, se il contribuente vi provveda mediante rateazione, e la fattispecie potrà consentire l’attestazione della regolarità sin dal pagamento della prima rata.

Ne deriva che, con il pagamento delle somme dovute comunicate dall’agente, il contribuente, accedendo al beneficio, potrà ritenere definitivamente concluso, con riguardo alle esposizioni debitorie comprese nelle cartelle di pagamento e, per l’Inps anche negli avvisi di addebito oggetto dell’istanza, ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

 

Nuovi termini versamento imposte

L’art. 7-quater, c. 19 del D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 17, c. 1 del D.P.R. 435/2001, riguardante il pagamento dei tributi, stabilendo che il termine per il versamento del saldo e del primo acconto Irpef e Irap da parte di persone fisiche, s.n.c., s.a.s. e società semplici è fissato al 30.06 dell’anno di presentazione della dichiarazione (in luogo del previgente 16.06). Qualora tali società siano state interessate da operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione, la scadenza per il pagamento a saldo e del primo acconto è differita all’ultimo giorno (anziché al 16) del mese successivo a quello di formale scadenza della presentazione della relativa dichiarazione.

Nel caso delle società di capitali, il termine per il versamento del saldo e del primo acconto Ires ed Irap è stato spostato dal 16 all’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, limitatamente alle s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a. che approvano il bilancio d’esercizio senza avvalersi del differimento ai 180 giorni successivi alla chiusura del periodo amministrativo (art. 2364, c. 2, C.C.). Diversamente, nell’ipotesi in cui si usufruisca di tale possibilità, in presenza dei necessari presupposti, la scadenza per il pagamento del saldo e del 1° acconto delle suddette imposte è posticipato dal 16 all’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio d’esercizio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità del differimento di 30 giorni delle suddette scadenze, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli Redditi e Irap, stabiliti al 30.11, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (ad esempio, gli studi professionali associati), nonché i soggetti Ires “solari”, ovvero entro l’ultimo giorno dell’11° mese del periodo d’imposta, per i soggetti Ires “non solari”.

Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del 1° acconto delle imposte sui redditi si riverberano anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegate (addizionali Irpef, addizionali e maggiorazioni Ires, imposte sostitutive per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014, ecc.). Nulla cambia, invece, in relazione ai versamenti che non seguono i termini delle imposte sui redditi (IMU e TASI, imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito d’impresa, ecc.).

L’art. 7-quater, c. 20 del D.L. 193/2016 ha, inoltre, stabilito, mediante la modifica degli artt. 6, c. 1 e 7, c. 1, lett. b) del D.P.R. 542/1999, che il saldo IVA deve essere versato entro il 16.03 di ciascun anno, con la possibilità di differire il versamento del saldo IVA entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del D.P.R. 435/2001 (30.06 dell’anno di presentazione della dichiarazione) per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.

Poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

In merito agli atti posti in essere dagli amministratori, non è sempre agevole stabilire se un atto rientri o meno nell’ordinaria o straordinaria amministrazione

Negli statuti delle società è spesso prevista la clausola secondo la quale agli atti di ordinaria amministrazione possono provvedervi gli amministratori disgiuntamente, mentre a quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’operatività congiunta degli stessi.

Non è però ben chiaro quali siano gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare se per la distinzione si debba far riferimento alla disciplina riguardante gli incapaci (320, 374 e 394 C.C.) o meno. La giurisprudenza prevalente mostra un orientamento teso a disancorare i 2 concetti, non ritenendo applicabile alle società la disciplina suddetta, ma ritenendo rientranti nella competenza dell’amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri e di straordinaria amministrazione quegli atti di disposizione o di alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente e perciò esorbitanti l’oggetto sociale.

In tema di società di capitali è necessario inoltre rilevare che l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto ma, al di più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi; e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell’atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore (Cass. 2.09.2004, n. 17678).

Di conseguenza, proprio perché l’atto estraneo all’oggetto sociale non è nullo, ma meramente inefficace e suscettibile di ratifica o di delibera autorizzativa da parte della società secondo le regole della rappresentanza, sarebbe da configurarsi inefficace quella clausola statutaria che, con riferimento all’eventuale compimento di atti rientranti nell’oggetto sociale, circoscrivesse i poteri dell’organo amministrativo a quegli atti che, in ambito della tutela degli incapaci, sarebbero considerati di ordinaria amministrazione.

Voucher 2017/2018: Baby-sitter e asilo nido

Confermato con la legge di Bilancio 2017 il voucher baby-sitter previsto per le madri lavoratrici, anche per il biennio 2017-2018.

Possono aderire al contributo le lavoratrici dipendenti (nel pubblico e nel privato), le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata Inps, le lavoratrici autonome e le imprenditrici; per richiedere i voucher baby-sitter è necessario rinunciare al congedo parentale, ossia alla c.d. maternità facoltativa.

Il beneficio si sostanzia alternativamente in un contributo per far fronte alla rete pubblica di assistenza all’infanzia (o strutture private accreditate), oppure per l’acquisto del servizio di baby-sitting; nel primo caso, l’erogazione dell’agevolazione avverrà con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta a seguito di specifica documentazione che attesti la fruizione del servizio. In relazione ai voucher invece, questi verranno erogati esclusivamente in modalità telematica e dovranno essere presi in carico non oltre i 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la loro scadenza a condizione che prima dell’inizio della prestazione lavorativa effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione di inizio prestazione, indicando, oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

Si può rinunciare al beneficio esclusivamente per via telematica e i voucher non ancora utilizzati devono essere restituiti.

Nuovi indicatori di affidabilità fiscale

Una delle novità fiscali più rilevanti introdotte dal Decreto Fiscale 193/2016 è l’abolizione degli studi di settore, che saranno sostituiti da nuovi indicatori di affidabilità fiscale a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2017.

Il sistema opererà sulla base dei responsi che i singoli contribuenti otterranno su una griglia di indicatori, attraverso i quali verrà elaborato un risultato finale che determinerà l’affidabilità o inaffidabilità fiscali; in particolare ad ogni contribuente verrà attribuito un punteggio in termini di affidabilità fiscale, che varierà all’interno di una scala di valori compresi fra 1 e 10.

All’interno di ogni numero intero ci saranno una serie di posizioni decimali intermedie nelle quali ogni contribuente potrà trovarsi posizionato, in base alla media dei singoli punteggi ottenuti nei vari indicatori di affidabilità misurati per la sua tipologia di attività.

Dal punto di vista grafico l’area di affidabilità fiscale sarà identificata con il colore verde, mentre quella della inaffidabilità sarà caratterizzata con il colore rosso. All’interno delle due estremità vi sarà una zona intermedia di color arancio che si posizionerebbe fra il punteggio 5 e 6.

I nuovi strumenti che sostituiranno gli studi di settore non stimeranno soltanto la soglia di ricavi o compensi necessari per la congruità, ma valuteranno ed individueranno anche altre variabili quali il valore aggiunto ed il reddito imponibile. Sulla base dei punteggi ottenuti per ogni singolo indicatore il contribuente otterrà un punteggio finale che lo posizionerà all’interno dell’indice sintetico di affidabilità e compliance.

Se il punteggio finale sarà attorno agli 8 punti o anche più, il contribuente avrà accesso a vari livelli di premialità sulla base di quanto previsto nell’art. 7-bis, c. 1 del D.L. 193/2016. Per i punteggi più alti, sempre sulla base del disposto normativo citato, si potrà ottenere l’esclusione o la riduzione dei termini per gli accertamenti fiscali.

Non è chiara la sorte dei contribuenti che si posizioneranno su punteggi inferiori a quelli necessari al raggiungimento del più basso livello di premialità e di quelli che raggiungeranno punteggi in piena zona rossa (da 1 a 4); per i contribuenti meno affidabili (valori da 3 fino a 1) è probabile che gli uffici competenti possano effettuare ulteriori indagini ed approfondimenti fino a giungere, in determinate situazioni, all’emissione di un accertamento.

La rinuncia alla proprietà

Con il perdurare della crisi economica attualmente in atto sono in aumento situazioni di rinuncia formale a beni o diritti, su cui diventa sempre meno sostenibile adempiere agli oneri di pressione fiscale; in particolare è in crescita il fenomeno di dismissione da parte dei proprietari di immobili o fabbricati di scarso valore e/o non più altrimenti gestibili.

In tutti questi casi, l’unica soluzione al problema sembra essere la rinuncia al diritto di proprietà, attuata con un atto notarile.

Con questo atto il proprietario si spoglia di ogni suo diritto sull’immobile e da quel momento non ha più niente a che fare con esso, né sotto il profilo fiscale né sotto quello della responsabilità.

La rinuncia alla proprietà libera il rinunziante dalle spese successive all’atto notarile e l’art. 827 del Codice Civile stabilisce che i beni immobili che non sono più di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

In relazione agli effetti giuridici della rinuncia, occorre distinguere se la stessa ha per oggetto una quota parziale oppure l’intera proprietà.

In caso di rinuncia a una quota di comproprietà, la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che si accrescano proporzionalmente le quote degli altri comproprietari.

In caso di rinuncia alla proprietà dell’intero bene, invece, la legge stabilisce che la proprietà sia acquisita dallo Stato automaticamente, senza bisogno di un’accettazione.

 

L’esenzione dal bollo auto

In determinate condizione la legislazione relativa alla tassa di proprietà dei veicoli (bollo auto) consente l’esenzione, parziale o totale, dalla tassa stessa.

Il diritto all’esenzione viene riconosciuto ai veicoli utilizzati per il trasporto dei disabili; inoltre sono oggetto di esenzione parziale di imposta di bollo i veicoli a metano o GPL e le vetture elettriche e ad emissioni zero. Un discorso a parte va fatto per le auto immatricolate da almeno 20 anni e da più di 30 anni che, pur essendo soggette a norme differenti, possono rientrare a pieno titolo tra le categorie dei veicoli esenti da bollo.

Per quanto riguarda in particolare l’esenzione prevista per disabili, invalidi e portatori di handicap, i soggetti interessati o le famiglie con disabili a carico possono richiedere l’applicazione della norma.

Le categorie aventi diritto sono le seguenti:

  • Non vedenti e sordomuti;
  • Portatori di handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento;
  • Disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o pluriamputati;
  • Disabili con ridotte capacità motorie, anche con limitazione della deambulazione non grave.

L’esenzione è valida se il veicolo è intestato alla persona disabile o ad familiare che abbia in carico il disabile stesso.

La documentazione per la richiesta di esenzione va prodotta entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento.

 

La Legge di Bilancio 2017

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 la Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità.

Tra le principali novità segnaliamo:

  • Proroga per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus);
  • Bonus ristrutturazioni: proroga al 31 dicembre 2017 della detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia;
  • Detrazione fiscale del 50% per misure antisismiche dal 2017 al 2021 realizzate in zona sismica 1, 2 e 3;
  • Riduzione canone 2017 per abbonamento privato da 100 a 90 euro;
  • Card cultura per i giovani: la misura, introdotta dalla legge di stabilità 2016, è estesa ai giovani che compiono 18 anni nel 2017;
  • Fondo di sostegno alla natalità per favorire accesso al credito di famiglie con 1 o più figli nati o adottati dal 1° gennaio 2017;
  • Premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro: somma corrisposta dall’INPS dal 7° mese di gravidanza o all’atto dell’adozione;
  • Buono di 1000 euro per iscrizione ad asilo nido pubblico o privato o per il supporto domiciliare a favore di bambini sotto i 3 anni affetti da gravi patologie croniche;
  • Incremento di 150 milioni del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
  • Istituzione del Fondo per il finanziamento di investimenti;
  • Sgravi contributivi per nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche in apprendistato, nel settore privato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;
  • Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente: disposta proroga fino al 2018;
  • Voucher asili nido o baby-sitting: disposta proroga fino al 2018;
  • Lavoratrici autonome vittime di violenza di genere: riconosciuto diritto all’astensione dal lavoro fino a 3 mesi con diritto a indennità giornaliera dell’80% del salario minimo;
  • Contratti di solidarietà: riduzione dei contributi a favore dei datori di lavoro;
  • Introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) per imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria, previa opzione degli interessati: si calcola su utili trattenuti presso l’impresa mediante applicazione dell’aliquota unica IRES al 24%;
  • Aiuto alla crescita economica (ACE): diminuita l’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; misura estesa a persone fisiche, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria;
  • Rinvio al 2018 di aumenti IVA (cd. clausola di salvaguardia) con contestuale eliminazione di aumenti di accise relativi al 2017 e 2018 (stima di di riduzione della pressione fiscale per 15,133 miliardi di euro nel 2017).

Rottamazione cartelle esattoriali

Con il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2017 è stata approvata la rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali con conseguente possibilità di ottenere sconti su sanzioni e interessi di mora attraverso il pagamento delle somme dovute al massimo entro 18 mesi.

I possibili beneficiari della rottamazione delle cartelle sono i contribuenti con pendenze aperte nei confronti degli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016, i debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1.10.2016 al 31.12.2016 e quelli decaduti dalla rateazione prima del 1.10.2016.

Tali contribuenti dovranno pagare, in unica soluzione o dilazionate, le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento.

La sanatoria sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.

Sono escluse dalla presente procedura:
– le risorse comunitarie come dazi e accise;
– l’Iva riscossa all’importazione;
– le somme percepite per aiuti di Stato;
– i crediti derivanti da condanna della Corte dei Conti;
– le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazioni del Codice della Strada.

Il contribuente che vuole aderire alla sanatoria dovrà presentare la documentazione resa disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it, presso gli sportelli dell’agente della riscossione o alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia, entro il 31.03.2017.