Clausole particolari – Statuti e patti sociali
Conseguentemente alla riforma societaria del 2005, si sta assistendo a un’applicazione decisamente più frequente di alcune clausole di regolamentazione della vita sociale e in particolare, del trasferimento di azioni o partecipazioni societarie.
Uno dei presupposti ribaditi dalla riforma del diritto societario è l’estrema difficoltà dei soci di minoranza, di recedere dalla società, in quanto tale diritto è ristretto ad alcune tassative ipotesi dal Codice Civile (artt. 2437 e segg. Spa; 2473 Srl) e molto raramente gli statuti o i patti sociali prevedono altre ipotesi di recesso.
Dall’altro lato, occorre anche tutelare il diritto di trattativa alla vendita del socio di maggioranza, specialmente nel caso in cui statuti e patti sociali prevedano diritti di veto (e quindi di voto) con maggioranze particolarmente qualificate per alcuni accadimenti gestionali, rendendo invasiva la presenza dei soci di minoranza. Va ricordato anche e soprattutto che nelle Srl l’art. 2476 accorda diritti ispettivi e repressivi ai soci che non partecipano all’amministrazione della società, tali da rendere necessario, nelle trattative per l’acquisizione di complessi aziendali tramite partecipazioni di controllo, poter disporre anche delle quote di minoranza; quanto sopra anche e soprattutto nella considerazione che la soluzione della trasformazione in società azionaria accorderebbe il diritto di recesso ex art. 2473 al socio di minoranza.
In questi casi, al momento della costituzione della società, potrebbe essere opportuno inserire nello statuto o nei patti sociali le c.d. “clausole di trascinamento” quali fattispecie della clausola di covendita (Tag Along), che assumono la denominazione convenzionale di Drag Along o Bring Along (per i dettagli, vedere la massima 88 del Notariato di Milano).
La clausola Drag Along consente al socio di maggioranza di negoziare tutte le partecipazioni sociali con obbligo dei soci di minoranza di essere trascinati nella trattativa (solitamente) alle medesime condizioni (Trading Sale Value e condizioni di pagamento) di quelle del socio di maggioranza, o anche a prezzo ridotto per tenere conto del premio di maggioranza, purché alle minoranze sia garantito un valore pari almeno a quello spettante in caso di recesso.
La clausola Bring Along prevede l’obbligo delle minoranze di cedere la propria partecipazione congiuntamente alla maggioranza, quando questo sia richiesto quale condizione essenziale dal terzo potenziale acquirente, con dinamiche di prezzo sostanzialmente identiche alla Drag Along. La clausola semplice di covendita (Tag Along) tutela invece le minoranze in quanto obbliga la maggioranza a negoziare anche le azioni o le quote delle minoranze stesse, a condizioni di prezzo paritetiche o comunque non inferiori alla somma spettante in caso di recesso. Sull’argomento si veda anche la Massima 126 del Consiglio Notarile di Milano.
L’inserimento di una di queste clausole deve essere sempre accompagnata da un meccanismo di carattere arbitrale, così da regolamentare la nomina di un professionista terzo che determini il c.d. Fair Market Value (cioè il valore equo di mercato), nel caso di controversia tra maggioranza e minoranze sull’equità del prezzo da praticare alle minoranze stesse. Lo scopo è tutelare i diritti minimali delle minoranze e la velocità e certezza di conclusione della trattativa a beneficio della maggioranza, che si troverebbe altrimenti nella materiale impossibilità di avere tempi di negoziazione certi.