Clausole particolari – Statuti e patti sociali

Conseguentemente alla riforma societaria del 2005, si sta assistendo a un’applicazione decisamente più frequente di alcune clausole di regolamentazione della vita sociale e in particolare, del trasferimento di azioni o partecipazioni societarie.
Uno dei presupposti ribaditi dalla riforma del diritto societario è l’estrema difficoltà dei soci di minoranza, di recedere dalla società, in quanto tale diritto è ristretto ad alcune tassative ipotesi dal Codice Civile (artt. 2437 e segg. Spa; 2473 Srl) e molto raramente gli statuti o i patti sociali prevedono altre ipotesi di recesso.
Dall’altro lato, occorre anche tutelare il diritto di trattativa alla vendita del socio di maggioranza, specialmente nel caso in cui statuti e patti sociali prevedano diritti di veto (e quindi di voto) con maggioranze particolarmente qualificate per alcuni accadimenti gestionali, rendendo invasiva la presenza dei soci di minoranza. Va ricordato anche e soprattutto che nelle Srl l’art. 2476 accorda diritti ispettivi e repressivi ai soci che non partecipano all’amministrazione della società, tali da rendere necessario, nelle trattative per l’acquisizione di complessi aziendali tramite partecipazioni di controllo, poter disporre anche delle quote di minoranza; quanto sopra anche e soprattutto nella considerazione che la soluzione della trasformazione in società azionaria accorderebbe il diritto di recesso ex art. 2473 al socio di minoranza.

In questi casi, al momento della costituzione della società, potrebbe essere opportuno inserire nello statuto o nei patti sociali le c.d. “clausole di trascinamento” quali fattispecie della clausola di covendita (Tag Along), che assumono la denominazione convenzionale di Drag Along o Bring Along (per i dettagli, vedere la massima 88 del Notariato di Milano).

La clausola Drag Along consente al socio di maggioranza di negoziare tutte le partecipazioni sociali con obbligo dei soci di minoranza di essere trascinati nella trattativa (solitamente) alle medesime condizioni (Trading Sale Value e condizioni di pagamento) di quelle del socio di maggioranza, o anche a prezzo ridotto per tenere conto del premio di maggioranza, purché alle minoranze sia garantito un valore pari almeno a quello spettante in caso di recesso.

La clausola Bring Along prevede l’obbligo delle minoranze di cedere la propria partecipazione congiuntamente alla maggioranza, quando questo sia richiesto quale condizione essenziale dal terzo potenziale acquirente, con dinamiche di prezzo sostanzialmente identiche alla Drag Along. La clausola semplice di covendita (Tag Along) tutela invece le minoranze in quanto obbliga la maggioranza a negoziare anche le azioni o le quote delle minoranze stesse, a condizioni di prezzo paritetiche o comunque non inferiori alla somma spettante in caso di recesso. Sull’argomento si veda anche la Massima 126 del Consiglio Notarile di Milano.

L’inserimento di una di queste clausole deve essere sempre accompagnata da un meccanismo di carattere arbitrale, così da regolamentare la nomina di un professionista terzo che determini il c.d. Fair Market Value (cioè il valore equo di mercato), nel caso di controversia tra maggioranza e minoranze sull’equità del prezzo da praticare alle minoranze stesse. Lo scopo è tutelare i diritti minimali delle minoranze e la velocità e certezza di conclusione della trattativa a beneficio della maggioranza, che si troverebbe altrimenti nella materiale impossibilità di avere tempi di negoziazione certi.

Conti correnti esteri. Monitoraggio fiscale & Ivafe

I conti correnti e depositi detenuti all’estero con valore massimo non superiore a euro 15.000 sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio nel quadro RW del modello Redditi, fermo restando l’obbligo di pagamento dell’Ivafe se la giacenza media nel corso dell’anno supera l’importo di euro 5.000.

È bene ricordare che nel corso del 2014 l’articolo 2 L. 186/2014, integrando l’articolo 4 D.L. 167/1990, ha fatto venir meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i conti correnti e depositi bancari costituiti all’estero se il valore massimo raggiunto nel corso dell’anno (cd. “picco” massimo) non eccede l’importo di euro 15.000 (soglia in precedenza fissata in euro 10.000).

Tuttavia, è probabile che la compilazione del quadro RW del modello Redditi per segnalare la presenza di conti correnti e depositi costituiti all’estero si renda comunque necessaria in quanto sugli stessi deve essere liquidata e versata l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe).

A partire dal 2013, infatti, il quadro RW assolve un duplice obbligo: il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’imposta Ivafe (o Ivie per gli immobili).

Si ricorda che l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, normalmente pari al 2 per mille per i conti correnti ed i depositi, è dovuta in misura fissa pari a euro 34,20, proporzionato ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l’importo di euro 5.000. In tale ultima circostanza, infatti, l’imposta non è dovuta. Dall’incrocio delle regole previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle dell’Ivafe, ne deriva che:

  • per i conti correnti ed i depositi con picco massimo nel corso del 2017 non superiore ad euro 15.000 e con giacenza media 2017 non superiore ad euro 5.000, non è necessario compilare il quadro RW;
  • per i conti correnti ed i depositi con picco massimo superiore ad euro 15.000, ma con giacenza media inferiore ad euro 5.000, si rende necessaria la compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, senza compilare le caselle relative all’Ivafe (non dovuta) ed avendo cura di barrare la casella “20” per segnalare che la compilazione è eseguita solo per adempiere ai predetti obblighi di monitoraggio;
  • per i conti correnti ed i depositi con picco massimo non superiore ad euro 15.000, ma con giacenza media superiore ad euro 5.000, pur non sussistendo alcun obbligo di monitoraggio, è necessario compilare il quadro RW per l’assolvimento dell’imposta Ivafe nella misura fissa di euro 34,20.

In relazione all’imposta Ivafe, si ricorda che in caso di conti correnti cointestati, la stessa è ripartita tra i diversi cointestatari (ad esempio 17 euro ciascuno per i due cointestatari), mentre l’eventuale obbligo di monitoraggio ricade su entrambi i cointestatari, nonché in capo ai soggetti che hanno la delega al prelievo o alla movimentazione.

In linea generale, si ricorda infatti che per le attività detenute all’estero e cointestate con altre persone, è necessario procedere come segue:

  • per gli obblighi di monitoraggio ciascun contitolare compila il quadro RW indicando l’intero valore dell’attività detenuta all’estero (ad esempio il costo storico dell’immobile), inserendo nella casella “5” la propria quota di possesso;
  • per l’assolvimento dell’imposta patrimoniale (Ivafe o Ivie) si tiene conto della percentuale di possesso dell’attività estera indicata nella predetta casella “5” con conseguente imputazione proporzionale dell’imposta a ciascuno dei titolari;
  • nelle caselle “21” e “22” del quadro RW devono essere indicati i codici fiscali degli altri soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW.

Sottoscrizione della busta paga

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 21699 del 06/09/2018) ha statuito che la firma per ricevuta sulla busta paga non dimostra il pagamento della retribuzione. Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la dicitura “per ricevuta” possono soltanto provare la loro avvenuta consegna, ma non l’effettivo pagamento. Sarà onere del datore di lavoro dimostrare l’avvenuto pagamento.

A rafforzamento di quanto esposto, i giudici hanno ritenuto di dover richiamare anche la sentenza della Cassazione n. 6267/1998 secondo cui la sottoscrizione “per ricevuta” opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 c.c. e seguenti e la sentenza n. 245/2006 secondo cui soltanto la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato – CUD e mod. 101 – costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati ivi riportati.

Fallimento: la responsabilità dei sindaci

Con una recente sentenza ( 25.7.2018 n. 19743), la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della responsabilità dei sindaci nei confronti dei terzi nel caso di una società fallita, imputando detta responsabilità diretta al sindaco che non vigila sui contratti sfavorevoli alla società.

Nella fattispecie specifica, il comportamento posto in essere aveva ad oggetto la alla stipula di contratti preliminari di vendita di immobili ad un corrispettivo ampiamente inferiore al valore di mercato degli stessi.

Il mancato esame delle condizioni sfavorevoli alla società nella fissazione del prezzo e della rateazione del pagamento rappresenta una condotta omissiva. Secondo i giudici, infatti “la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall’art. 2407, secondo comma, c.c., non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Erogazioni liberali “Sport bonus”

Con il D.P.C.M. 23.04.2018 vengono dettate le disposizioni attuative del credito d’imposta per la ristrutturazione di strutture di proprietà pubblica.

Lo “Sport bonus” è riconosciuto a tutte le imprese in forma individuale e di società, entro il limite del 3 x mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018. Per il riconoscimento dello sport bonus, le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei sistemi di pagamento ufficialmente riconosciuti.

Per usufruire dello sport bonus deve essere fatta richiesta all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna scadenza stabilita (1.04.2018 e 20.08.2018).

La richiesta è effettuata mediante invio per posta elettronica certificata di apposito modulo reperibile sul sito Internet istituzionale sportgoverno.it, nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.

Il credito d’imposta è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d’imposta.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso  dall’Ufficio per lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del controllo degli utilizzi delle 3 quote annuali del credito d’imposta, l’Ufficio per lo sport, prima della pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette questo elenco all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, indicando i codici fiscali di tali soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno di loro, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Detrazioni 730/2018 per colf e badanti

Nel modello 730/2018 si possono detrarre le spese per colf o badanti sostenute nel 2017 nella misura del 19% per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale degli anziani non autosufficienti.

Per beneficiare della detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per coloro che assumono personale per accudire una persona non autosufficiente, è necessario vedere nel dettaglio gli importi e i limiti di spesa previsti.

È previsto un limite di spesa di 2.100 euro se il reddito complessivo, incluso il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedola secca sulle locazioni non supera i 40 mila euro.

Nel caso ci siano più soggetti che provvedono al pagamento dell’assistenza dello stesso familiare il limite massimo di spese si ripartisce tra loro.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve compilare il modello 730/2018 e indicare nel rigo da E8 a E10 le spese sostenute.

Tipologie di spese per badanti detraibili

Le spese detraibili sono quelle sostenute per le badanti assunti per se stessi o per uno o più familiari anche se non fiscalmente a carico.

Si possono detrarre anche le spese sostenute se l’assistenza è resa da una casa di cura o di riposo, una cooperativa o un’agenzia interinale. Non si possono al contrario detrarre le spese sostenute per i lavoratori domestici che hanno un inquadramento diverso dagli addetti all’assistenza personale.

I documenti da conservare per la detrazione spese per badanti sono:

I documenti necessari per ottenere la detrazione Irpef per l’assunzione di badanti e colf che assistono le persone anziane non autosufficiente sono i seguenti:

Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha fornito la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza;

Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso. Nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare per cui si è sostenuta la spesa;

Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica;

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c.

 

Disciplina delle prestazioni lavorative familiari

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circolare n. 50/2018) ha fornito indicazioni in materia di prestazioni rese dai collaboratori familiari all’interno dell’impresa e relativamente ai fini dell’assoggettamento al regime previdenziale.

La Circolare ha disciplinato anche alcune specifiche circostanze (ad esempio, un familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time, dove  l’occasionalità della prestazione può essere assunta come regola generale) dove le prestazioni in oggetto sono riconducibili ad esigenze solidaristiche limitate nei tempi e prevalentemente caratterizzate dalla natura del legame solidaristico e affettivo del familiare.

Negli altri casi il personale ispettivo dovrà fare ricorso ad un criterio di occasionalità della prestazione: infatti l’abitualità della prestazione si riscontra quando un familiare viene impiegato per almeno 90 giornate annue.

Tale indice è mutuato dall’art. 21, co. 6-ter del DL n. 269/2003, e valido per il settore artigiano che, per l’occasione, viene esteso ad agricoltura e commercio.

Una casistica particolare è rappresentata dal settore del turismo, caratterizzato da attività aventi natura stagionale e dove l’indice dei 90 giorni annui dovrà essere parametrato in funzione della durata dell’attività stagionale.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce nella circolare che “l’indice delle 90 giornate non è destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”.

Pertanto gli ispettori hanno facoltà di desumere gli indici di abitualità e prevalenza delle prestazioni lavorative dei collaboratori familiari attraverso altri elementi, purché debitamente motivati.

La nuova disciplina in materia di privacy

La nuova disciplina Privacy – Adeguamenti e novità

Il regolamento UE n. 2016/679 introduce una legislazione in materia di privacy uniforme e valida in tutta Europa, affrontando temi innovativi, stabilendo criteri che, da una parte, responsabilizzano maggiormente le imprese rispetto alla protezione dei dati personali e dall’altra introducono notevoli semplificazioni e sgravi per chi rispetterà le regole. Alcune disposizioni del regolamento, in vigore dal 25.05.2018, non lasciando spazi a interventi del legislatore nazionale sono automaticamente operative, mentre altre richiedono il relativo recepimento in ottemperanza a obblighi di legge. L’impatto delle nuove disposizioni su imprese e professionisti richiederà un adattamento dal punto di vista tecnologico, organizzativo e legale delle procedure finora adottate ai sensi del Codice della privacy.

 

Consenso Per i dati “sensibili” il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione).
Non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per i dati sensibili); inoltre, il titolare deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.
Raccomandazioni

Garante

·    Il consenso raccolto precedentemente al 25.05.2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi, prima di tale data, per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.

·    In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno di modulistica. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara. I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.

Informativa Le caratteristiche dell’informativa sono specificate in modo più specifico: deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee.
Raccomandazioni

Garante

È opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento.
Compliance Raccolta e analisi delle informazioni sull’organizzazione aziendale, effettuando un controllo interno.
Registro

dei trattamenti

Istituzione di un registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare del trattamento.
Raccomandazioni

Garante

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale, bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, il Garante invita tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell’organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un’accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, nell’art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell’ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.
Documentazione Documentazione delle scelte prese secondo un processo di accountability.
Aggiornamento di tutta la documentazione tenuta.
Ruoli e responsabilità Individuazione, sensibilizzazione e formazione di tutte le persone coinvolte nel processo, nonché delle singole responsabilità.
Nomina di un

Data Protection Officer

(DPO)

Individuazione della nuova figura professionale, che rappresenta un elemento chiave del nuovo sistema di governance dei dati.
Sono previsti specifici requisiti per la nomina e compiti.
Valutazione

dei rischi

Verifica del livello di esposizione ai rischi connessi a una situazione concreta o minaccia conosciuta nella propria realtà imprenditoriale o professionale.
Definizione degli interventi per mitigare i rischi (politiche di sicurezza).
Protezione dei

dati personali

Valutazione degli aspetti relativi alla protezione dei dati, prima che questi siano trattati.
Diritti dell’interessato Controllo di aver adottato tutte le procedure idonee alla tutela dei diritti dell’interessato (il cui livello è stato innalzato).
Raccomandazioni

Garante

È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l’esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica).
Violazioni Analisi e definizione degli adempimenti da seguire nel caso di un data breach (perdita, violazione di dati sensibili, protetti o riservati).
A partire dal 25.05.2018 tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all’Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”, ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Raccomandazioni

Garante

·    Tutti i titolari del trattamento dovranno, in ogni caso, documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all’autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati; tale obbligo non è diverso, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall’art. 32-bis, c. 7 del Codice.

·    Il Garante raccomanda, pertanto, ai titolari del trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornirgli tale documentazione, su richiesta, in caso di accertamenti.

 

Esonero contributivo 2018

Con la circolare 40/2018, l’Inps rende note le istruzioni operative per l’assunzione agevolata di cui alla L. 205/2017. In particolare, l’Istituto evidenzia che la norma in oggetto non necessita di codice di autorizzazione come avvenuto in passato.

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a partire dal 1.01.2018.

La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione e la relativa misura è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrati a livello mensile. L’esonero è elevato nella misura del 100% nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.

L’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa; per quanto riguarda l’anno 2018, è data possibilità di accedere all’agevolazione contributiva per assunzione di soggetti con età non superiore a 35 anni. L’esonero spetta ai seguenti datori di lavoro:

Datori di lavoro imprenditori: l’art. 2082 C.C. definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;

Datori di lavoro non imprenditori: sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 C.C., quali, per esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dall’art. 1, c. 114 legge 205/2017, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Nullità delle fideiussioni omnibus

Secondo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 12.12.2017, n. 29810, le fideiussioni omnibus sottoscritte prima del 2005 sono nulle se lo schema ABI contiene intese restrittive della concorrenza.

In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 L. 287/1990, la stipulazione di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 L. 287/1990, in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. 262/2005, a far data dal 12.01.2016).

Al disposto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra citata, potrebbero conseguire effetti di notevole importanza per il sistema bancario, laddove quasi tutti i contratti di fideiussione che gli istituti di credito fanno sottoscrivere ai propri correntisti sono stati predisposti sulla base dello schema di contratto diffuso dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dunque, stando a quanto rilevato dalla Corte di legittimità nel citato
provvedimento, questi contratti violano il principio di libera concorrenza ai danni dei correntisti medesimi.