I reati tributari nel Decreto Fiscale 2020

Con la conversione in legge del decreto fiscale 124/19 (legge 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019) tra le novità previste nel testo normativo sono previste una serie di misure volte alla prevenzione dei reati tributari attraverso l’innalzamento delle pene, partendo dalle dichiarazioni fraudolente fino all’omessa presentazione delle dichiarazioni sui redditi o Iva.

Per l’omessa presentazione delle dichiarazioni sui redditi o Iva, le nuove pene edittali sono state elevate nel minimo (da un anno e sei mesi a due anni) e nel massimo (da quattro a cinque anni). In particolare,  quest’ultimo innalzamento renderà possibile l’applicazione della custodia cautelare in carcere in quanto il Codice di Procedura Penale, all’art. 280, sancisce la custodia cautelare in carcere per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In relazione al reato di dichiarazione infedele, che riguarda coloro i quali indicano all’interno di una dichiarazione annuale dei redditi o Iva “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo” oppure “elementi passivi inesistenti” la sanzione aumenterà da due a quattro anni e sei mesi rispetto all’attuale periodo compreso tra uno e tre anni.

Maggiore severità viene prevista per le dichiarazioni fraudolente: nel caso in cui le dichiarazioni siano tali “avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti”, la pena sarà da 4 a 8 anni di reclusione con un’attenuante prevista – reclusione da diciotto mesi a sei anni – qualora l’ammontare “degli elementi passivi fittizi” sia inferiore alla quota di 100.000 euro. Se la dichiarazione fraudolenta è intesa a ostacolare l’accertamento, o comunque indurre in errore l’amministrazione, la pena va dai tre agli otto anni.

In relazione al reato di occultamento o “distruzione in tutto in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione”, l’attuale pena da 1 anno e sei mesi a sei anni passa a una reclusione che va dai tre ai sette anni.

Le novità per l’Isee corrente

A partire dal 23.10.2019, per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 28-bis del D.L. 34/2019, convertito dalla L.
58/2019, nell’ISEE corrente sono state introdotte alcune novità.

Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23.10.2019 il periodo di validità è
esteso a 6 mesi. Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE
corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Con il Decreto interministeriale n. 347 del 4.10.2019 sono stati approvati i nuovi modelli della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione.

Datore di lavoro e contributi INPS

Con la sentenza 36421/2019 la Corte di cassazione è intervenuta in merito ad un imprenditore condannato per non aver versato i contributi previdenziali all’Inps: se un datore di lavoro è in difficoltà finanziarie, dovendo scegliere se pagare i dipendenti o versare i relativi contributi, deve necessariamente dare priorità ai contributi.

La Suprema corte nel respingere il ricorso del datore di lavoro si allinea all’orientamento giurisprudenziale consolidato, ma la sentenza può essere utile per alcune considerazioni svolte. I giudici ricordano che il datore di lavoro deve versare i contributi anche per il dipendente, cioè per quella quota che fa capo a quest’ultimo e che «l’omesso versamento delle ritenute effettuate a fini contributivi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte si traduce, pertanto, nella distrazione ad altri fini di somme di denaro astrattamente di pertinenza del lavoratore dipendente».

Dall’obbligo di versamento dei contributi ci si può svincolare solo se si dimostra che si è fatto tutto il possibile, ma che per motivi non imputabili al datore di lavoro, non vi è erano le condizioni per il pagamento (al riguardo si veda anche la recente sentenza 36278/2019 ).

Tuttavia se l’azienda paga le retribuzioni, come nel caso oggetto del ricorso osservano i giudici, la crisi di liquidità non è assoluta. Inoltre non vale come scriminante sottolineare il conflitto, per il datore di lavoro, tra l’obbligo contributivo e il diritto dei lavoratori alla retribuzione, tutelato dall’articolo 36 della Costituzione. Sia uno che l’altro sono «meritevoli di tutela», però «nel caso dell’eventuale conflitto tra essi, va privilegiato quello che, solo, riceve, secondo la non irragionevole scelta del legislatore, una tutela penalistica».

Secondo la Cassazione pertanto, dovendo scegliere se pagare le retribuzioni o i contributi, si deve scegliere la seconda opzione.

Nomina del Collegio Sindacale: le nuove regole

Con il disegno di legge di conversione del decreto “sblocca cantieri”, nella versione uscita dal Senato, sono stati modificati i parametri che obbligano le Srl alla nomina dell’organo di controllo interno; nello specifico, sarà previsto il raddoppio dei limiti attualmente indicati nel nuovo Codice della crisi di impresa.

L’obbligo di nomina del revisore e, eventualmente, anche dell’organo di controllo monocratico o collegiale, scatterà se, per 2 esercizi consecutivi, sarà superato almeno uno di questi limiti: o totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro; o ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; o dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità.

Rimangono invariati i restanti parametri: occorrerà nominare il revisore e/o l’organo di controllo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti, ugualmente, rimane confermata la regola che dispone il venir meno dell’organo di controllo interno, che cesserà quando per 3 esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei predetti limiti.

Decreto Crescita ed aggregazioni societarie

Il D.L. 34/2019 del c.d. decreto Crescita, in attesa di conversione in legge, attraverso l’art. 11 pone in essere la facilitazione delle operazioni di aggregazione aziendale, permettendo alle imprese di incrementare le proprie dimensioni e risultare più competitive sul mercato, anche attraverso il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda.

La norma concede, in presenza di operazioni straordinarie di fusione e scissione, poste in essere dalle società di capitali ovvero dai soggetti Ires, il riconoscimento ai fini fiscali, senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva, del maggior valore che risulta a titolo di avviamento e del maggior valore dei beni strumentali materiali e immateriali, derivante dall’imputazione a tali voci del disavanzo da concambio, per un valore complessivo non superiore a 5 milioni di euro. Tale disposizione è valida dalla data di entrata in vigore del decreto (1.05.2019) al 31.12.2022.

Oltre alle operazioni di fusione e scissione, tale facoltà può essere esercitata anche dalle società conferitarie in operazioni di conferimento d’azienda per le stesse categorie di beni. La disposizione normativa  Per questa ragione la norma non è applicabile da imprese che appartengano allo stesso gruppo societario, o di cui una società possieda più del 20% dell’altra o ancora che risultino controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 C.C. Inoltre, il beneficio si applica solo alle società che risultino operative da almeno 2 anni.
Per evitare un utilizzo elusivo di questa rivalutazione fiscale gratuita, la cessione di beni oggetto di rideterminazione di valore, effettuata nei quattro anni successivi all’operazione, comporta la decadenza dall’agevolazione con l’obbligo del versamento della maggiore imposta (IRES e IRAP con aliquota piena) che la società avrebbe dovuto pagare sui minori ammortamenti, nel periodo interessato per effetto del riconoscimento fiscale dei valori. La stessa conseguenza si applica alle società che nel medesimo periodo procedono a un’altra operazione straordinaria. In ogni caso è facoltà della società presentare interpello anti elusivo, ai sensi dell’art. 11, c. 2 L. 212/2000, per evitare di decadere dalle agevolazioni.

Nella pratica, i maggiori valori attribuiti (e fiscalmente riconosciuti) all’avviamento, ai beni strumentali materiali e immateriali consentono alla società beneficiaria di dedurre ammortamenti più elevati e dunque di ridurre il proprio reddito imponibile. Inoltre, decorso il periodo di osservazione quadriennale, anche le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di questi beni saranno determinate con riferimento al maggior valore attribuito.

La norma è estremamente vantaggiosa poiché, di norma, gli artt. 172, 173 e 176 del Tuir prevedono che il maggior valore attribuito a tali poste contabili in sede di conferimento d’azienda, fusione e scissione, sia assoggettato a imposta sostitutiva del 12% fino a 5 milioni (14% per importi complessivi fino a 10 milioni di euro, 16% per importi complessivi superiori ai 10 milioni di euro), mentre con l’art. 11 D.L. 34/2019 si ottiene lo stesso risultato senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva.

La Riforma Fallimentare

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha soppresso il Regio Decreto n. 267/1942. La riforma entrerà in vigore entro 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il legislatore ha disposto l’immediata esecuzione a determinati articoli, dal 16.03.2019.  In particolare, sono apportate modifiche relativamente alla competenza giurisdizionale del tribunale che deve dichiarare l’amministrazione straordinaria di una società. Il tribunale competente è quello individuato ai sensi dell’art. 27, c. 1, ovvero il tribunale sede delle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il criterio di cui all’art. 4 D.Lgs. 168/2003.

Le novità più importanti introdotte con la riforma hanno ad oggetto gli assetti organizzativi societari. L’organo di direzione e controllo della singola impresa “ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 375). In caso contrario gli amministratori rispondono verso i creditori sociali, per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, nei limiti della differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 C.C., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Ancora, per le Srl è stato previsto l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale dei conti allorquando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti ovvero ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 10 unità. Al verificarsi di una delle condizioni, le società a responsabilità limitata e le cooperative devono provvedere ad effettuare apposite modifiche statutarie e dell’atto costitutivo entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma ossia entro il 16.12.2019.

 

Conti correnti e accertamenti sui dipendenti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 104/2019, ha attestato che l’Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti sul conto corrente di tutti i cittadini, qualora si fosse in presenza di operazioni bancarie poco chiare.

Questo comporta che non solo ai lavoratori autonomi possono essere contestati ricavi in nero; a tal proposito una recente sentenza giurisdizionale ha rigettato il ricorso di un lavoratore dipendente, il quale si era difeso affermando che la sua posizione era al riparo dalla presunzione per cui i versamenti non giustificati sarebbero stati tracciati come entrate in nero.

Secondo la Cassazione, non assume invece alcuna rilevanza la qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale trova applicazione anche a soggetti diversi.

Secondo le indicazioni della Corte Costituzionale del 2015, sarebbero contestabili solo i versamenti sospetti e per prassi, questo tipo di verifica è stata indirizzata verso autonomi, professionisti o imprenditori.

Erogazioni liberali alle ODV

La recente modifica dell’art. 83, D. Lgs. n. 117/2017, in tema di detrazioni IRPEF per le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del Terzo Settore ha esteso la detrazione del 35% anche alle erogazioni liberali in natura effettuate a favore delle organizzazioni di volontariato, che già potevano godere della maggiore detrazione se effettuate in denaro.

Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali beneficeranno quindi di una detrazione nella misura del 30% (elevata al 35% qualora l’erogazione sia effettuata a favore di enti qualificabili come organizzazioni di volontariato) fino a un importo complessivo non superiore a 30.000 euro per ogni esercizio.

Dal periodo d’imposta 2018 e fino alla decorrenza della nuova disciplina, le disposizioni contenute nell’art. 83 sono applicabili in via transitoria a ONLUS, ODV e APS iscritte nei previsti registri.

E’ possibile che la novità sia applicabile a tutte le erogazioni effettuate nel corso del 2018 anche se, in assenza di una precisa indicazione normativa, la detrazione del 35% potrebbe spettare per le sole erogazioni liberali in natura dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19.12.2018).

Proroga rivalutazioni 2019

Con la legge di Bilancio 2019 è stata prevista la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie e dei terreni agricoli ed edificabili.

Il nuovo termine per redigere la perizia e procedere alla asseverazione è stabilito al 30.06.2019 con riferimento ai valori correnti al 1.01.2019. Sul valore rivalutato è dovuta l’imposta sostitutiva, che però viene aumentata in confronto alle rivalutazioni precedenti. Infatti, la nuova percentuale è del 11% per le partecipazioni qualificate e del 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni agricoli ed edificabili; nelle precedenti rivalutazioni, l’imposta sostitutiva era dovuta nella misura del 8% con riferimento sia ai terreni che alle partecipazioni.

Sotto il profilo della rivalutazione delle quote, occorre anche considerare l’ingiustificata differenza della misura dell’imposta sostitutiva tra le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, in quanto dal 2019 scatta la tassazione mediante l’imposta sostitutiva del 26% su tutte le plusvalenze da cessione quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno). Infatti, tenuto conto dell’aliquota di determinazione dell’imposta sostituiva nella misura del 10 e 11% da applicare sul valore lordo, se la plusvalenza è di lieve entità conviene applicare la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa. Alla luce delle modifiche in arrivo, vi è interesse a rivalutare la quota quando la plusvalenza è superiore al 38,46% per le partecipazioni non qualificate e al 42,30% per quelle qualificate. Infatti, moltiplicando tali valori per l’imposta del 26% prevista sul capital gain risulta il 10% o l’11% che è, in alternativa, l’imposta da applicare sull’ammontare complessivo delle quote od azioni.

Per le aree edificabili, ci può essere un timido interesse alla rivalutazione in presenza di una dinamica in ripresa del mercato immobiliare in alcune zone del Paese. Anche in questo caso, occorre ricordare che per la cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (art. 67, lett. b Tuir) è possibile determinare l’Irpef con la tassazione separata e che, in casi di redditività modesta, può fermarsi al 23% sulla plusvalenza; quindi il 10% sul valore lordo del terreno può essere superiore alla tassazione ordinaria. Si ricorda che questa procedura di rivalutazione è riservata alle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali i quali, in caso di cessione di partecipazioni o terreni edificabili acquistati da meno di 5 anni, realizzerebbero dei redditi diversi; la rivalutazione delle quote incide infatti soltanto in tale ambito e non anche per i redditi di capitale o di impresa.

La perizia deve essere asseverata da un professionista abilitato entro il 30.06.2019. La rivalutazione si perfeziona mediante l’asseverazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata. Infatti, è possibile rateizzare il pagamento entro il termine massimo di 3 anni con la maggiorazione degli interessi nella misura del 3% annuo.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 153 a un interpello in data 28.12.2018, ha precisato che, in assenza di asseverazione della perizia, la rivalutazione non produce effetti.

Fatturazione elettronica – Le novità in vigore dal 01/01/2019

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture, che diventerà obbligatorio per i documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2019.

La decorrenza dell’obbligo è legata all’effettiva emissione della fattura quindi, una fattura emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ma ricevuta dal cliente nel 2019, non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.

Viceversa, una fattura emessa in data 31 dicembre 2018 ed inviata nel 2019, dovrà essere trasmessa in formato elettronico, altrimenti non sarà possibile per il cliente detrarre l’imposta perché lo stesso non sarebbe in possesso di una fattura fiscalmente valida.

Appare pertanto consigliabile anticipare la fatturazione di qualche giorno rispetto all’ultimo giorno dell’anno, in modo da essere certi che la fattura cartacea sia spedita entro il 31.12. Se la spedizione avverrà i primi giorni del 2019 sarebbe cautelativo adottare fin da subito la fattura elettronica.

Anche per eventuali variazioni intercorse nell’annualità 2019 a valere su fatture cartacee emesse nel 2018, dovranno essere effettuate in formato elettronico.

Un emendamento approvato in commissione finanze del Senato prevede che, solo per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (come medici e farmacisti) saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, esclusivamente con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.