Split Payment dal 1° luglio 2017

Il D.L. 24 aprile 2017 n. 50 prevede un ampliamento della disciplina dello split payment (scissione dei pagamenti) con decorrenza dal 1° luglio 2017. Si ricorda che, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (cioè fino al 30 giugno 2017), lo split payment si applicava quando il cessionario acquirente o il committente del servizio destinatario della fattura rientrava tra le “amministrazioni pubbliche”, come definite dall’articolo 1 – comma 2, L. 196/2009, ossia l’elenco ISTAT dei soggetti facenti parte della P.A., elenco che viene periodicamente aggiornato.

La fatturazione per questi soggetti doveva essere in formato elettronico.

Dal 1° luglio 2017 lo split payment viene esteso anche alle operazioni effettuate e fatturate nei confronti dei seguenti soggetti:
– le pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
– le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime;
– le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime;
– le società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
– le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa di riferimento e si danno le prime indicazioni operative per le fatture che verranno emesse dal prossimo 1° luglio 2017.

COS’E’ LO SPLIT PAYMENT
Lo split payment è quel meccanismo di applicazione dell’IVA in base al quale:
– il cedente venditore o prestatore del servizio emette fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”;
– il cessionario acquirente versa al proprio fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o alla prestazione al netto dell’IVA e successivamente provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario;
– il cedente venditore/prestatore del servizio, pur esponendo l’IVA in fattura, non incassando la stessa, non deve farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva del periodo.

La precedente normativa stabiliva un esonero riguardante i compensi fatturati da professionisti e quindi soggetti a ritenuta. Il D.L. 50/2017 interviene eliminando tale previsione. Pertanto da tale data (01/07/2017) anche i professionisti dovranno emettere fatture con applicazione dello split payment.

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 giugno 2017 sono stati resi pubblici gli elenchi di pubbliche amministrazioni, enti e società, nei cui confronti, dal 1° luglio, diventa obbligatorio fatturare con il meccanismo della scissione dei pagamenti. Questi elenchi saranno aggiornati periodicamente in modo da eliminare dubbi sulle procedure di fatturazione dei fornitori delle Pa, delle società da queste controllate e delle quotate.

IN PRATICA
Si individua il seguente percorso per applicare correttamente la normativa sullo split payment.
I fornitori devono, in primo luogo, operare una prima selezione della propria anagrafica clienti identificandotutti quegli enti e quelle società sottoposti allo split payment che la legge consente di individuare con sufficiente certezza. In modo particolare, utilizzando anche gli elenchi previsti dal DM 27-06-2017 appositamente predisposti, vanno individuate:
– tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti ricompresi nell’articolo 1 – comma 2 della Legge 196/2009. Infatti questi soggetti, corrispondono a tutti coloro che sono soggetti alla fatturazione elettronica obbligatoria e sono inseriti in un apposito elenco ISTAT pubblicato ogni anno entro il 30 settembre;
– le società quotate al Ftse Mib;
– per tutti gli enti e le società per i quali esiste un’incertezza (dovuta all’ampiezza della norma di riferimento) è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma. In questo caso il fornitore predisporrà una richiesta diretta al cliente per ottenere un’attestazione da cui si evincerà con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello della scissione dei pagamenti. Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere e il possesso di tale attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura a split payment con una implicita riduzione della relativa responsabilità.

ASPETTI CONTABILI DELLO SPLIT PAYMENT
In relazione alle vendite di beni e servizi effettuati a pubbliche amministrazioni o altri enti enti soggetti alla normativa dello split payment come sopra delineata, l’IVA addebitata dal fornitore al cliente nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo della fattura dal pagamento della relativa imposta. Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale) che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa.

La scissione dei pagamenti:
– si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
– non si applica alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
– non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali IVA, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d’asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti.

In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi:
– le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
– i fornitori emettono la fattura con l’evidenza dell’IVA e con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” ai sensi dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
– gli stessi fornitori operano la registrazione delle fatture emesse (annotandole in modo distinto in un’apposita colonna, ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo;
– la fatturazione elettronica (Fattura PA) delle operazioni è rivolta unicamente ai rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 L. 196/20091, nonché con le amministrazioni autonome. Rimane in formato cartaceo ad esempio la fatturazione alle società quotate in quanto enti privati.

Per scaricare la circolare integrale e visionare un esempio di fatturazione e registrazione contabile con lo split payment (pag. 6): CIRCOLARE SPLIT PAYMENT 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.