Riduzione compensazione crediti IVA

Attraverso l’art. 3 del D.L. 50/2017, sono state disposte le nuove modalità per i limiti alla compensazione dei crediti IVA, con l’obbligo dell”apposizione del visto di conformità per i crediti oltre i 5.000 euro.

La manovra Correttiva introduce la riduzione da 15.000 a 5.000 euro della soglia del credito IVA da certificare per l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Questa disposizione evidenzia l’importanza dell’individuazione del soggetto che appone il visto, per evitare l’inefficacia dello stesso, che deve essere posto da un soggetto abilitato, per non incorrere nel recupero delle compensazioni indebite con relative sanzioni.

I soggetti autorizzati all’apposizione del visto sono indicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Ricerca professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità” e possono essere individuati inserendo nome, cognome del professionista e il Comune di indirizzo dello studio, ricevendo immediata risposta sull’abilitazione o meno del professionista al visto leggero.

Oltre al credito IVA e sempre allo scopo di contrastare le compensazioni di crediti d’imposta inesistenti, il D.L. n. 50/2017 introduce i nuovi limiti anche per imposte diverse dall’IVA.

Infatti, il visto di conformità dovrà essere posto anche sulle dichiarazioni dei Redditi e Irap nel momento in cui riportano un credito superiore a 5.000,00 euro e per il quale si intende procedere alle compensazioni.

Per quanto riguarda il modello F24 con il quale si vorrà porre in essere una compensazione, inoltre, esso dovrà essere trasmesso solo tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, escludendo la possibilità dell’home banking o di modalità diverse. Ciò consente un controllo immediato tra F24 trasmesso e la dichiarazione che riporta il credito IVA corrispondente con l’apposizione del visto di conformità.