Poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
In merito agli atti posti in essere dagli amministratori, non è sempre agevole stabilire se un atto rientri o meno nell’ordinaria o straordinaria amministrazione
Negli statuti delle società è spesso prevista la clausola secondo la quale agli atti di ordinaria amministrazione possono provvedervi gli amministratori disgiuntamente, mentre a quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l’operatività congiunta degli stessi.
Non è però ben chiaro quali siano gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare se per la distinzione si debba far riferimento alla disciplina riguardante gli incapaci (320, 374 e 394 C.C.) o meno. La giurisprudenza prevalente mostra un orientamento teso a disancorare i 2 concetti, non ritenendo applicabile alle società la disciplina suddetta, ma ritenendo rientranti nella competenza dell’amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri e di straordinaria amministrazione quegli atti di disposizione o di alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente e perciò esorbitanti l’oggetto sociale.
In tema di società di capitali è necessario inoltre rilevare che l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto ma, al di più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi; e, posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell’atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore (Cass. 2.09.2004, n. 17678).
Di conseguenza, proprio perché l’atto estraneo all’oggetto sociale non è nullo, ma meramente inefficace e suscettibile di ratifica o di delibera autorizzativa da parte della società secondo le regole della rappresentanza, sarebbe da configurarsi inefficace quella clausola statutaria che, con riferimento all’eventuale compimento di atti rientranti nell’oggetto sociale, circoscrivesse i poteri dell’organo amministrativo a quegli atti che, in ambito della tutela degli incapaci, sarebbero considerati di ordinaria amministrazione.