La Riforma Fallimentare
Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha soppresso il Regio Decreto n. 267/1942. La riforma entrerà in vigore entro 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e il legislatore ha disposto l’immediata esecuzione a determinati articoli, dal 16.03.2019. In particolare, sono apportate modifiche relativamente alla competenza giurisdizionale del tribunale che deve dichiarare l’amministrazione straordinaria di una società. Il tribunale competente è quello individuato ai sensi dell’art. 27, c. 1, ovvero il tribunale sede delle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il criterio di cui all’art. 4 D.Lgs. 168/2003.
Le novità più importanti introdotte con la riforma hanno ad oggetto gli assetti organizzativi societari. L’organo di direzione e controllo della singola impresa “ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 375). In caso contrario gli amministratori rispondono verso i creditori sociali, per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, nei limiti della differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 C.C., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Ancora, per le Srl è stato previsto l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale dei conti allorquando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti ovvero ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 10 unità. Al verificarsi di una delle condizioni, le società a responsabilità limitata e le cooperative devono provvedere ad effettuare apposite modifiche statutarie e dell’atto costitutivo entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma ossia entro il 16.12.2019.