Conti correnti esteri. Monitoraggio fiscale & Ivafe
I conti correnti e depositi detenuti all’estero con valore massimo non superiore a euro 15.000 sono esclusi dagli obblighi di monitoraggio nel quadro RW del modello Redditi, fermo restando l’obbligo di pagamento dell’Ivafe se la giacenza media nel corso dell’anno supera l’importo di euro 5.000.
È bene ricordare che nel corso del 2014 l’articolo 2 L. 186/2014, integrando l’articolo 4 D.L. 167/1990, ha fatto venir meno gli obblighi di monitoraggio fiscale per i conti correnti e depositi bancari costituiti all’estero se il valore massimo raggiunto nel corso dell’anno (cd. “picco” massimo) non eccede l’importo di euro 15.000 (soglia in precedenza fissata in euro 10.000).
Tuttavia, è probabile che la compilazione del quadro RW del modello Redditi per segnalare la presenza di conti correnti e depositi costituiti all’estero si renda comunque necessaria in quanto sugli stessi deve essere liquidata e versata l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe).
A partire dal 2013, infatti, il quadro RW assolve un duplice obbligo: il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’imposta Ivafe (o Ivie per gli immobili).
Si ricorda che l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, normalmente pari al 2 per mille per i conti correnti ed i depositi, è dovuta in misura fissa pari a euro 34,20, proporzionato ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l’importo di euro 5.000. In tale ultima circostanza, infatti, l’imposta non è dovuta. Dall’incrocio delle regole previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle dell’Ivafe, ne deriva che:
- per i conti correnti ed i depositi con picco massimo nel corso del 2017 non superiore ad euro 15.000 e con giacenza media 2017 non superiore ad euro 5.000, non è necessario compilare il quadro RW;
- per i conti correnti ed i depositi con picco massimo superiore ad euro 15.000, ma con giacenza media inferiore ad euro 5.000, si rende necessaria la compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio, senza compilare le caselle relative all’Ivafe (non dovuta) ed avendo cura di barrare la casella “20” per segnalare che la compilazione è eseguita solo per adempiere ai predetti obblighi di monitoraggio;
- per i conti correnti ed i depositi con picco massimo non superiore ad euro 15.000, ma con giacenza media superiore ad euro 5.000, pur non sussistendo alcun obbligo di monitoraggio, è necessario compilare il quadro RW per l’assolvimento dell’imposta Ivafe nella misura fissa di euro 34,20.
In relazione all’imposta Ivafe, si ricorda che in caso di conti correnti cointestati, la stessa è ripartita tra i diversi cointestatari (ad esempio 17 euro ciascuno per i due cointestatari), mentre l’eventuale obbligo di monitoraggio ricade su entrambi i cointestatari, nonché in capo ai soggetti che hanno la delega al prelievo o alla movimentazione.
In linea generale, si ricorda infatti che per le attività detenute all’estero e cointestate con altre persone, è necessario procedere come segue:
- per gli obblighi di monitoraggio ciascun contitolare compila il quadro RW indicando l’intero valore dell’attività detenuta all’estero (ad esempio il costo storico dell’immobile), inserendo nella casella “5” la propria quota di possesso;
- per l’assolvimento dell’imposta patrimoniale (Ivafe o Ivie) si tiene conto della percentuale di possesso dell’attività estera indicata nella predetta casella “5” con conseguente imputazione proporzionale dell’imposta a ciascuno dei titolari;
- nelle caselle “21” e “22” del quadro RW devono essere indicati i codici fiscali degli altri soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW.