Sottoscrizione della busta paga

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 21699 del 06/09/2018) ha statuito che la firma per ricevuta sulla busta paga non dimostra il pagamento della retribuzione. Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la dicitura “per ricevuta” possono soltanto provare la loro avvenuta consegna, ma non l’effettivo pagamento. Sarà onere del datore di lavoro dimostrare l’avvenuto pagamento.

A rafforzamento di quanto esposto, i giudici hanno ritenuto di dover richiamare anche la sentenza della Cassazione n. 6267/1998 secondo cui la sottoscrizione “per ricevuta” opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 c.c. e seguenti e la sentenza n. 245/2006 secondo cui soltanto la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato – CUD e mod. 101 – costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell’esattezza dei dati ivi riportati.