Fallimento: la responsabilità dei sindaci
Con una recente sentenza ( 25.7.2018 n. 19743), la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della responsabilità dei sindaci nei confronti dei terzi nel caso di una società fallita, imputando detta responsabilità diretta al sindaco che non vigila sui contratti sfavorevoli alla società.
Nella fattispecie specifica, il comportamento posto in essere aveva ad oggetto la alla stipula di contratti preliminari di vendita di immobili ad un corrispettivo ampiamente inferiore al valore di mercato degli stessi.
Il mancato esame delle condizioni sfavorevoli alla società nella fissazione del prezzo e della rateazione del pagamento rappresenta una condotta omissiva. Secondo i giudici, infatti “la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall’art. 2407, secondo comma, c.c., non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c.