Disciplina delle prestazioni lavorative familiari
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circolare n. 50/2018) ha fornito indicazioni in materia di prestazioni rese dai collaboratori familiari all’interno dell’impresa e relativamente ai fini dell’assoggettamento al regime previdenziale.
La Circolare ha disciplinato anche alcune specifiche circostanze (ad esempio, un familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time, dove l’occasionalità della prestazione può essere assunta come regola generale) dove le prestazioni in oggetto sono riconducibili ad esigenze solidaristiche limitate nei tempi e prevalentemente caratterizzate dalla natura del legame solidaristico e affettivo del familiare.
Negli altri casi il personale ispettivo dovrà fare ricorso ad un criterio di occasionalità della prestazione: infatti l’abitualità della prestazione si riscontra quando un familiare viene impiegato per almeno 90 giornate annue.
Tale indice è mutuato dall’art. 21, co. 6-ter del DL n. 269/2003, e valido per il settore artigiano che, per l’occasione, viene esteso ad agricoltura e commercio.
Una casistica particolare è rappresentata dal settore del turismo, caratterizzato da attività aventi natura stagionale e dove l’indice dei 90 giorni annui dovrà essere parametrato in funzione della durata dell’attività stagionale.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce nella circolare che “l’indice delle 90 giornate non è destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente”.
Pertanto gli ispettori hanno facoltà di desumere gli indici di abitualità e prevalenza delle prestazioni lavorative dei collaboratori familiari attraverso altri elementi, purché debitamente motivati.