Esonero contributivo 2018
Con la circolare 40/2018, l’Inps rende note le istruzioni operative per l’assunzione agevolata di cui alla L. 205/2017. In particolare, l’Istituto evidenzia che la norma in oggetto non necessita di codice di autorizzazione come avvenuto in passato.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a partire dal 1.01.2018.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione e la relativa misura è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrati a livello mensile. L’esonero è elevato nella misura del 100% nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato.
L’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa; per quanto riguarda l’anno 2018, è data possibilità di accedere all’agevolazione contributiva per assunzione di soggetti con età non superiore a 35 anni. L’esonero spetta ai seguenti datori di lavoro:
Datori di lavoro imprenditori: l’art. 2082 C.C. definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi;
Datori di lavoro non imprenditori: sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 C.C., quali, per esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dall’art. 1, c. 114 legge 205/2017, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.