Nullità delle fideiussioni omnibus

Secondo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 12.12.2017, n. 29810, le fideiussioni omnibus sottoscritte prima del 2005 sono nulle se lo schema ABI contiene intese restrittive della concorrenza.

In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 L. 287/1990, la stipulazione di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 L. 287/1990, in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. 262/2005, a far data dal 12.01.2016).

Al disposto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra citata, potrebbero conseguire effetti di notevole importanza per il sistema bancario, laddove quasi tutti i contratti di fideiussione che gli istituti di credito fanno sottoscrivere ai propri correntisti sono stati predisposti sulla base dello schema di contratto diffuso dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e dunque, stando a quanto rilevato dalla Corte di legittimità nel citato
provvedimento, questi contratti violano il principio di libera concorrenza ai danni dei correntisti medesimi.