Associazioni non riconosciute – La responsabilità del Presidente
Relativamente alla giurisprudenza avente ad oggetto le associazioni non riconosciute, viene sancita la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17.06.2015, n. 12473, aveva evidenziato come la previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto a una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (Cass. 5746/2007).
Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (Cass. 26290/2007, 25748/2008). Questo principio, in riferimento alla responsabilità solidale art. 38 C.C. di coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell’ente, la concreta attività negoziale riferibile all’associazione stessa, è stato ritenuto dalla Suprema Corte applicabile anche ai debiti di natura tributaria (Cass. 16344/2008, 19486/2009).