Erogazioni liberali a ETS
A partire dal 01/01/2018 Onlus, Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps) possono già definirsi enti del terzo settore (ETS) e godranno pertanto delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS, anche se non è ancora operativo il nuovo Registro unico. Onlus, Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps) possono già definirsi enti del terzo settore (ETS).
Con il D.Lgs. 117/2017, entreranno in vigore una serie di disposizioni fiscali agevolative tra cui la non assoggettabilità all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli ETS, comprese le cooperative sociali. L’unico vincolo è che i beni e i diritti oggetto del trasferimento siano utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione poste in essere dagli ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, così come per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS a condizione che i beni siano direttamente utilizzati per scopi sociali; è altresì prevista l’esenzione dell’imposta di bollo per atti e ogni documento in genere richiesto o posto in essere dai suddetti Enti.
Anche per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore dal 01/01/2018 è prevista una detrazione pari al 30%, che sale al 35% qualora l’erogazione liberale in denaro tracciabile sia a favore di organizzazioni di volontariato, per un importo massimo di euro 30.000,00. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di ETS, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato con eliminazione del limite di 70.000 euro attualmente previsto. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV e delle APS saranno esenti dall’imposta sul reddito delle società.
Viene istituito un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche (50% se effettuate da enti o società) in favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. Tale credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.