Il patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza è un accordo mediante il quale il datore di lavoro può tutelarsi da un’eventuale futura attività di concorrenza da parte dell’ex dipendente.
Il patto di non concorrenza può anche essere sottoscritto contestualmente al contratto di lavoro, in ogni caso i suoi effetti decorreranno successivamente all’estinzione del rapporto di lavoro in quanto, precedentemente, il lavoratore è tenuto al dovere di fedeltà verso il datore di lavoro.
Il contratto inerente il patto di non concorrenza, pena nullità dello stesso, deve essere redatto per iscritto.
Non assumono dunque alcun rilievo gli eventuali accordi conclusi in forma soltanto verbale.
È necessario che il patto preveda un compenso volto a remunerare la limitazione apposta alla legittima possibilità del lavoratore di utilizzare le proprie capacità professionali.
L’oggetto del patto coincide di solito con l’ambito dell’attività produttiva svolta dall’impresa datore di lavoro, non dovendo essere limitato soltanto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore.
La disciplina prevista dal Codice Civile prevede la durata massima di cinque anni per i dirigenti e di tre anni per gli altri lavoratori subordinati. Tale limite non è derogabile dalla volontà delle parti.
Qualora il patto preveda una durata maggiore, essa si riduce automaticamente al limite massimo previsto dalla norma.