Le nuove tipologie di contratti occasionali
In sostituzione degli abrogati “voucher INPS”, il Governo sta introducendo 2 diverse tipologie contrattuali di prestazioni occasionali. I nuovi rapporti saranno disciplinati sia da norme comuni sia da norme ad hoc.
Le norme comuni prevedono:
- i compensi riconoscibili a ogni lavoratore, dai vari utilizzatori, non devono eccedere € 5.000;
- ogni lavoratore non può percepire dallo stesso utilizzatore compensi oltre € 2.500;
- i compensi versati da ciascun utilizzatore, a tutti i lavoratori, non devono eccedere € 5.000, limite elevato a € 6.666 per alcuni soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; studenti con meno di 25 anni di età e disoccupati);
- le ore giornaliere possono essere, al massimo, 4 continuative e 280 ore all’anno.
Utilizzatori e prestatori svolgeranno i relativi adempimenti sul portale INPS che supporterà le operazioni di versamento delle somme e di accreditamento dei compensi.
Tipologie:
Libretto Famiglia (“LF”): riservato alle persone fisiche non operanti nell’esercizio di attività professionali o d’impresa, che potrà essere acquistato attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali ed è un libretto telematico, nominativo e prefinanziato, utilizzabile per il pagamento di uno o più lavoratori.
Prestazioni ammesse: piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, insegnamento privato supplementare, servizi di baby-sitting.
Compenso orario: € 10 lordi, comprensivi dei contributi alla Gestione separata INPS (€ 1,65), del premio INAIL (€ 0,25) e degli oneri gestionali (€ 0,10). Il valore netto si riduce così a € 8.
Contratto di prestazione occasionale (PrestO): è utilizzabile da imprenditori, professionisti, enti non profit, purché:
- non abbiano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- non appartengano a settori ad alto rischio infortuni (edilizia e settori affini, miniere, cave e torbiere, escavazione o lavorazione di materiale lapideo);
- non operino per l’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il PrestO è utilizzabile anche dalla P.A., limitatamente ad alcune specifiche finalità.
Compenso orario. Il compenso minimo è di € 9 netti. Restano a carico degli utilizzatori: i contributi INPS (33%); il premio INAIL (3,5%); gli oneri gestionali (1%). Quindi, il compenso lordo è di € 12,375. La prestazione minima usufruibile è per € 36, per massimo 4 ore continuative nell’arco della giornata.
Trasformazione del rapporto: se le prestazioni rese da un prestatore a un medesimo utilizzatore eccedono € 2.500 o 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il PrestO si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L’utilizzatore comunicherà i dati identificativi del lavoratore e della prestazione e il compenso pattuito: entro il 3° giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione (per LF) o almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (per PrestO).
L’erogazione dei compensi è effettuata dall’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.