Srl e doppia gestione contributiva
Ai soci delle Società a responsabilità limitata che rivestano all’interno dell’azienda il doppio ruolo dell’attività di amministratore e di socio lavoratore, viene richiesto come adempimento obbligatorio l’iscrizione alla doppia gestione contributiva: Gestione commercianti (ex Legge n. 613/1966) e Gestione Separata (Legge n. 335/1995).
Per poter procedere all’unica iscrizione alla Gestione Separata, il socio deve rivestire esclusivamente ruolo amministrativo e che lo svolgimento di attività di carattere commerciale non si possa qualificare personale e abituale (non più prevalente).
Il concetto di abitualità viene definito nella Circolare INPS n. 78/2013 che per una sua valutazione evidenzia la sistematicità e la reiterazione della prestazione, la presenza/assenza di altri dipendenti e, inoltre, i contenuti dell’attività lavorativa possono essere sia carattere esecutivo che organizzativo-direzionale. Inoltre, come sancito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 16.12.2011, n. 126/E, i connotati di abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso relativo e, di conseguenza, la nozione di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare. L’iscrizione alla Gestione Separata, pertanto, incorrerà a seguito dello svolgimento delle mansioni di amministratore nel momento in cui dovessero essere riconosciuti emolumenti.
Nel caso invece in cui il socio-amministratore svolga un’attività più ampia, così come indicato dall’Inps, sarà necessaria anche l’iscrizione dello stesso alla Gestione Commercianti.
L’ammontare di tale contributo è rapportato ai redditi dichiarati ai fini Irpef dalla società, in relazione alla quota sociale, a prescindere dalla verifica dell’eventuale attività lavorativa, nonché a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva o dall’effettiva distribuzione degli utili. La Gestione Separata, infatti, può coesistere con l’iscrizione ad altre gestioni previdenziali in quanto non risulta subordinata al requisito di prevalenza dell’attività. In questo caso risulta irrilevante il principio della prevalenza in relazione al ruolo di amministratore.
In caso di non rispetto della suddetta impostazione, l’onere probatorio grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo.