D.L. 25/2017 e responsabilità solidale appalti
Tra le modifiche normative realizzate dal D.L. 25/2017 a favore dei lavoratori, particolare importanza in ambito degli appalti pubblici viene assunta dalla rilettura dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003.
Con la predetta modifica, è stato soppresso:
- il beneficio del committente di chiedere la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore;
- la facoltà per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Tali modifiche hanno effetti significativi per il committente, che, affidando l’esecuzione in appalto di taluni lavori, è obbligato in solido con l’appaltatore/subappaltatore al saldo dei debiti retributivi e previdenziali.
La modifica normativa, come detto, è stata voluta a tutela dei lavoratori che prima avrebbero dovuto agire nei confronti del proprio datore per veder soddisfatte le proprie pretese e, solo in caso di esito negativo, nei confronti del committente, qualora questi avesse deciso di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore.
Con l’entrata in vigore del D.L. 25/2017, invece, il lavoratore può chiedere direttamente al committente il saldo delle proprie spettanze e sarà poi il committente a doversi attivare per ottenere dall’appaltatore/subappaltatore quanto pagato al lavoratore, con le ovvie difficoltà connesse al recupero di un credito presso un soggetto già insolvente.
La seconda modifica evidenziata ha forse un minore impatto, perché la contrattazione collettiva non si era spesa in maniera significativa per l’esercizio della facoltà concessa dalla norma nella versione ante D.L. 25/2017 e ora soppressa. Essendo stata eliminata tale facoltà, comunque, le regole in materia di responsabilità solidale restano solo quelle del nuovo testo dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003.