Nuovi termini versamento imposte
L’art. 7-quater, c. 19 del D.L. 193/2016 ha modificato l’art. 17, c. 1 del D.P.R. 435/2001, riguardante il pagamento dei tributi, stabilendo che il termine per il versamento del saldo e del primo acconto Irpef e Irap da parte di persone fisiche, s.n.c., s.a.s. e società semplici è fissato al 30.06 dell’anno di presentazione della dichiarazione (in luogo del previgente 16.06). Qualora tali società siano state interessate da operazioni di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione, la scadenza per il pagamento a saldo e del primo acconto è differita all’ultimo giorno (anziché al 16) del mese successivo a quello di formale scadenza della presentazione della relativa dichiarazione.
Nel caso delle società di capitali, il termine per il versamento del saldo e del primo acconto Ires ed Irap è stato spostato dal 16 all’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, limitatamente alle s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a. che approvano il bilancio d’esercizio senza avvalersi del differimento ai 180 giorni successivi alla chiusura del periodo amministrativo (art. 2364, c. 2, C.C.). Diversamente, nell’ipotesi in cui si usufruisca di tale possibilità, in presenza dei necessari presupposti, la scadenza per il pagamento del saldo e del 1° acconto delle suddette imposte è posticipato dal 16 all’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio d’esercizio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità del differimento di 30 giorni delle suddette scadenze, con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli Redditi e Irap, stabiliti al 30.11, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (ad esempio, gli studi professionali associati), nonché i soggetti Ires “solari”, ovvero entro l’ultimo giorno dell’11° mese del periodo d’imposta, per i soggetti Ires “non solari”.
Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del 1° acconto delle imposte sui redditi si riverberano anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegate (addizionali Irpef, addizionali e maggiorazioni Ires, imposte sostitutive per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014, ecc.). Nulla cambia, invece, in relazione ai versamenti che non seguono i termini delle imposte sui redditi (IMU e TASI, imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito d’impresa, ecc.).
L’art. 7-quater, c. 20 del D.L. 193/2016 ha, inoltre, stabilito, mediante la modifica degli artt. 6, c. 1 e 7, c. 1, lett. b) del D.P.R. 542/1999, che il saldo IVA deve essere versato entro il 16.03 di ciascun anno, con la possibilità di differire il versamento del saldo IVA entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del D.P.R. 435/2001 (30.06 dell’anno di presentazione della dichiarazione) per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.