Inquilino moroso e tassazione dei canoni di locazione
Il disposto normativo sulle locazioni prevede che i canoni degli immobili affittati siano soggetti a tassazione per competenza e non per cassa.
Ai sensi di legge pertanto risulta del tutto irrilevante che il canone sia stato effettivamente percepito; stante un contratto di locazione infatti, il proprietario ha l’obbligo di dichiarare l’affitto concordato nel contratto stesso e versare le relative imposte, indipendentemente dalla circostanza che gli affitti siano stati versati o meno.
Nella fattispecie in cui l’inquilino non paghi il canone di locazione e il locatore è persona fisica, è necessario distinguere la natura della locazione ed in particolare se la locazione riguardi un immobile ad uso abitativo, piuttosto che un immobile ad uso non abitativo (industriale, commerciale, artigianale).
In base a tale distinzione, occorre sottolineare che a partire dalla L. 431/1998 è stata introdotta un’importante eccezione rispetto alla normativa precedentemente vigente.
In caso di locazione ad uso abitativo, lo sfratto esecutivo salvaguardia dal versamento delle imposte il proprietario.
La novità introdotta, seppur favorevole parzialmente al locatore, evidenzia una evidente disparità di trattamento operata ai danni dei locatori di immobili ad uso non abitativo.
Questi ultimi, infatti, laddove si trovino a non percepire i fitti dovuti, sono obbligati a dichiarare i canoni spettanti come da contratto, anche qualora si trovino a poter dimostrare con un sfratto esecutivo di non averli percepiti.