Nuove garanzie per sottoscrizione mutui
Con il D.Lgs. 72/2016 sono state apportate modifiche e integrazioni al Testo Unico Bancario e, tra gli aspetti disciplinati dal decreto rivolti ai soggetti che intendono accendere un mutuo per l’acquisto di un immobile residenziale, sono evidenziati una serie di adempimenti a cui banche e intermediari finanziari devono attenersi nelle loro attività.
Il provvedimento reca indicazioni anche sulle procedure adottabili dai soggetti finanziatori nei confronti dei consumatori in difficoltà nei pagamenti. In particolare, in relazione all’inadempimento del consumatore, la Banca d’Italia deve emanare disposizioni attuative riguardanti gli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché la definizione dei casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.
In caso di inadempimento, la banca non potrà imporre al consumatore oneri superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso. Al momento della conclusione del contratto di mutuo le parti possono convenire, con clausola espressa, che in caso di inadempimento la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore, anche se il valore del bene restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della sua vendita è inferiore al debito residuo. Qualora la stima del valore dell’immobile o l’ammontare dei proventi della sua vendita sia superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza; in ogni caso, la banca deve adoperarsi diligentemente per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo.
La clausola in questione non può essere pattuita nei casi di surrogazione nel contratto di mutuo. La stima del valore dell’immobile deve essere effettuata da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo o diversamente nominato dal tribunale.
La banca non può condizionare la conclusione del contratto di mutuo alla sottoscrizione della predetta clausola e, se il contratto la contiene, il consumatore è assistito a titolo gratuito da un consulente per valutarne la convenienza. Costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a 18 rate mensili, mentre non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto; quando i ritardi si verificano per almeno 7 volte anche non consecutive.